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COSA PREVEDE IL DECRETO “CURA ITALIA” PER LA SANIFICAZIONE  DELLE AZIENDE DA CORONAVIRUS

Credito d’Imposta e fondi speciali: cosa dicono gli ultimi provvedimenti governativi a proposito della disinfezione degli ambienti di lavoro.

Tra i provvedimenti presi dal governo per contrastare la diffusione del Covid-19 e tutelare la salute dei lavoratori, vi è  il Decreto Legge “Cura Italia” (n°18 del 17 Marzo 2020) nel quale vengono stanziati 25 miliardi di fondi a sostegno del mondo del lavoro per la sanificazione di aziende e ambienti di lavoro.

 

Il 14 marzo scorso sindacati e imprese (in accordo con il governo) hanno siglato un protocollo che obbliga le aziende ad assicurare “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago” ma non solo. Il protocollo prevede misure specifiche nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali. In questo caso l’azienda “procede alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali”.
 

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) distingue in due diversi articoli i provvedimenti a sostegno della sanificazione di ambienti lavorativi in generale (art. 64) e di ambienti istituzionali (art. 114). Vediamoli insieme.

 

Coronavirus, cosa prevede il Decreto “cura Italia” per la disinfezione di aziende, uffici, negozi e ambienti di lavoro in generale?

Il decreto “cura Italia” del 17 marzo 2020 art.64, “allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19” prevede per il periodo d’imposta 2020:

per soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il comma 2 dell’art. 64 del Decreto stabilisce che i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del Credito d’Imposta verranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e che questo verrà adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge.

Al comma 3 è affidato il riferimento all’art.126 dello stesso decreto per quanto riguarda gli oneri derivanti da questo articolo. 

Il cosiddetto “Decreto Liquidità“, entrato in Gazzetta Ufficiale il 9 aprile 2020, riconosce il Credito d’Imposta anche per l’acquisto di “dispositivi di protezione individuale e sicurezza, idonei a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale“, vale a dire mascherine, guanti, visiere, ma anche barriere e pannelli protettivi.

 

Coronavirus, cosa prevede il Decreto “Cura Italia” per la sanificazione e disinfezione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni? 

Per quanto riguarda i locali e luoghi di lavoro istituzionali, il decreto “Cura Italia” all’articolo 114 prevede lo stanziamento di un fondo specifico per la disinfezione degli ambienti di Province, Comuni e Città Metropolitane da rischio Covid-19. Il fondo calcolato per l’anno 2020 è di 70 milioni di euro, da suddividere in  65 milioni per i comuni e 5 milioni per le Province e le Città Metropolitane. La ripartizione avverrà con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

Anche in questo caso, al comma 3 è affidato il riferimento all’art.126 dello stesso decreto per quanto riguarda gli oneri derivanti da questo articolo. 

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