Cosa cambia con il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020.
nella foto una sanificazione e disinfezione con il nostro sistema microdefender.
Nel Decreto Rilancio (n. 34 del 19 maggio 2020) recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi è una estensione del credito d'imposta per le sanificazioni e l'acquisto dei DPI e l'aumento al 60% di rimborso che avverrà con procedure più snelle e meno burocratiche.
Sarà sufficiente quindi l'emanazione del provvedimento attuativo a parte della Agenzia delle Entrate piuttosto che aspettare il decreto attuativo da parte del MISE o MEF.
L’art 122 rubricato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” stabilisce che dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati di seguito, in luogo dell'utilizzo diretto, possano optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
L’art 125 in oggetto rubricato “Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione” abroga l'art.64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art.30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.
Ecco quali sono le modalità di fruizione del credito d'imposta in oggetto:
in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa
in compensazione
al posto dell'utilizzo diretto si può optare ai sensi dell’art 122 del Decreto Rilancio per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
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